Escluso l’illecito disciplinare se il legale non assume iniziative giudiziarie autonome nei confronti del collega ma reagisce a iniziative in precedenza assunte da quest’ultimo

La responsabilità disciplinare ex art. 38 Nuovo Codice Deontologico Forense è esclusa nell’ipotesi in cui si tratti non già di iniziative giudiziarie autonome assunte nei confronti di un collega, quanto piuttosto di reazioni conseguenti ad iniziative in precedenza assunte da quest’ultimo.

Così ha deciso il Consiglio Nazionale Forense (sentenza n. 102/2022), accogliendo il ricorso presentato da un avvocato, sanzionato con l’avvertimento dal Consiglio Distrettuale di disciplina, richiamando un principio già espresso dal CNF nella sentenza 114/2006.

Nella fattispecie, un avvocato presentava all’Ordine degli Avvocati competente un esposto nei confronti di un collega, ricorrente nel presente giudizio, per violazione dell’art. 38 del C.D.F.. L’esponente sosteneva di aver proposto azione contro un Condominio al fine di recuperare le proprie competenze professionali e che il collega, ricevuta conferma dall’esponente di voler transigere la controversia, comunicava la difficoltà dell’Amministratore di interpellare tutti i condomini in breve tempo e la conseguente necessità di costituirsi nel giudizio. Essendosi poi quest’ultimo costituito mediante deposito di comparsa di risposta, contenente altresì domanda riconvenzionale per risarcimento di danni avanzata dal Condominio, senza che l’esponente ne fosse stato preventivante informato, avrebbe con ciò violato l’art. 38 del C.D.F..

Fonte “Altalex.com” del 21/10/2022