CNF: il professionista che non consegue i crediti commette un illecito deontologico, ma la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività è eccessiva

Un avvocato non ha conseguito neppure un credito formativo nel corso del triennio e, per questa ragione, è segnalato dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il legale viene sanzionato con la sospensione dall’attività professionale per 2 mesi. In seguito all’impugnazione della decisione, il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza 5 novembre 2021, n. 197, ridetermina la sanzione. Infatti, il CNF applica la più mite misura della censura ritenendo che la sospensione, nel caso di specie, sia obiettivamente eccessiva.

Viene, altresì, ribadito come non sia necessario accertare la reale conoscenza del diritto da parte dell’incolpato, essendo sufficiente il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua per far sorgere l’illecito deontologico. Inoltre, l’obbligo di formazione non può ritenersi adempiuto richiamando lo studio svolto in proprio sulle materie di interesse, infatti, «l’acquisizione dei crediti professionali è proprio il sistema attraverso il quale provare l’aggiornamento professionale richiesto dal Codice deontologico».

La pronuncia è interessante anche perché affronta la questione della prescrizione dell’azione disciplinare e della sua interruzione; a tal fine, viene richiamato l’insegnamento secondo cui nella fase disciplinare presso il CDD opera un effetto interruttivo istantaneo, mentre nella fase giurisdizionale presso il CNF l’effetto interruttivo è permanente.

Fonte “Altalex.com” del 31/03/2022