La Corte costituzionale ha dichiarato la questione infondata con la sentenza n. 203/2021

Con riferimento all’equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, è infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Napoli con riferimento all’art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l’assunzione della qualità di parte civile. Lo ha stabilito la Corte costituzionalesentenza n. 203/2021 del 28/10/2021, bocciando l’ordinanza del luglio 2020 della Corte d’appello di Napoli.

Per la Corte esiste tuttavia la necessità di intervenire per la tutela dei diritti anche di natura civile della vittima del reato e ciò potrà essere fatto nell’ambito della legge delega di riforma del processo penale.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 28/10/2021