Per la Cassazione, l’accordo tra il cliente e l’avvocato va concordato in forma scritta a pena di nullità

L’accordo tra cliente e avvocato per la determinazione del compenso richiede la forma scritta a pena di nullità.

Lo ha precisato la Cassazione (ordinanza n. 24213/2021) accogliendo il ricorso di un avvocato che si era visto liquidare, quale compenso per l’attività difensiva svolta in favore di una società, un importo inferiore rispetto alla richiesta.

Fonte Norme e Tributi Plus Diritto de “Il Sole 24 Ore” del 23/09/2021